(Traduzione Parte II-art.11)
         Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute 
Per assicurare l'effettivo  esercizio  del  diritto  alla  protezione
della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia  direttamente  sia
in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e  private,  adeguate
misure volte in particolare: 
1  ad  eliminare  per  quanto  possibile  le  cause  di  una   salute
deficitaria; 
2  a  prevedere  consultori  e  servizi  d'istruzione   riguardo   al
miglioramento  della  salute  ed   allo   sviluppo   del   senso   di
responsabilita' individuale in materia di salute; 
3  a  prevenire,  per  quanto  possibile,  le  malattie   epidemiche,
endemiche e di altra natura, nonche' gli infortuni.