Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare: 1 ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria; 2 a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilita' individuale in materia di salute; 3 a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonche' gli infortuni.