(Traduzione Parte II-art.12)
            Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale 
Per  garantire  l'effettivo  esercizio  del  diritto  alla  sicurezza
sociale, le Parti s'impegnano: 
1 a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale; 
2  a  mantenere  il  regime  di  sicurezza  sociale  ad  un   livello
soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per  la  ratifica  del
Codice europeo di sicurezza sociale; 
3 ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di
sicurezza sociale; 
4 a prendere  provvedimenti,  mediante  la  conclusione  di  adeguati
accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve  le
condizioni stabilite in tali accordi, per garantire: 
a la parita' di trattamento tra i cittadini di ciascuna  delle  Parti
ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i  diritti  alla
sicurezza  sociale,  ivi  compresa  la  conservazione  dei   vantaggi
concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli
spostamenti che le  persone  tutelate  potrebbero  effettuare  tra  i
territori delle Parti; 
b l'erogazione, il mantenimento ed il  ripristino  dei  diritti  alla
sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione  dei  periodi  di
contribuzione  o  di  lavoro  compiuti  secondo  la  legislazione  di
ciascuna delle Parti.