Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti S'impegnano: 1 ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non e' in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni; 2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di cio', una diminuzione dei loro diritti politici o sociali; 3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare; 4 ad applicare, a parita' con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformita' con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.