(Traduzione Parte II-art.13)
        Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica 
Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  all'assistenza
sociale e medica, le Parti S'impegnano: 
1  ad  accertarsi  che  ogni  persona  che  non  dispone  di  risorse
sufficienti o che non e' in grado di procurarsi tali  risorse  con  i
propri mezzi o di riceverli da un'altra  fonte,  in  particolare  con
prestazioni derivanti  da  un  regime  di  sicurezza  sociale,  possa
ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia,  le  cure  di
cui necessita in considerazione delle sue condizioni; 
2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non
subiscano in ragione  di  cio',  una  diminuzione  dei  loro  diritti
politici o sociali; 
3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti
di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e  di  aiuto
personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di
bisogno personale e familiare; 
4 ad applicare, a parita' con i loro concittadini, le disposizioni di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo  ai  cittadini  delle
altre  Parti  che  si  trovano  legalmente  sul  loro  territorio  in
conformita' con gli  obblighi  assunti  ai  sensi  della  Convenzione
europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre
1953.