(Traduzione Parte II-art.14)
        Articolo 14 - Diritto ad usufruire di servizi sociali 
Per assicurare l'effettivo esercizio del  diritto  ad  usufruire  dei
servizi sociali, le Parti s'impegnano: 
1 ad incentivare o organizzare i  servizi  che  utilizzano  i  metodi
specifici del servizio sociale e che contribuiscono al  benessere  ed
allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunita' nonche' al
loro adattamento all'ambiente sociale; 
2 ad incentivare la partecipazione di individui e  di  organizzazioni
di volontariato o di altre entita' alla creazione o  al  mantenimento
di questi servizi.