Articolo 15 - Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunita' Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunita', a prescindere dall'eta' e dalla natura ed origine della loro infermita', le Parti si impegnano in particolare: 1 ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta cio' sia possibile oppure, se tale non e' il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private; 2 a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attivita' persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se cio' fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacita'. Tali misure potranno giustificare se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento; 3 a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilita' ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attivita' culturali e del tempo libero.