(Traduzione Parte II-art.15)
     Articolo 15 - Diritto delle persone portatrici di handicap 
all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla 
vita della comunita' 
Per  garantire  alle  persone  portatrici  di  handicap   l'effettivo
esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla
partecipazione alla vita della comunita', a prescindere  dall'eta'  e
dalla natura ed origine della loro infermita', le Parti si  impegnano
in particolare: 
1 ad  adottare  i  provvedimenti  necessari  per  somministrare  alle
persone inabili o minorate  un  orientamento,  un'educazione  ed  una
formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta
cio' sia possibile  oppure,  se  tale  non  e'  il  caso,  attraverso
istituzioni specializzate pubbliche o private; 
2 a favorire il loro accesso al lavoro con ogni  misura  suscettibile
d'incentivare i datori di  lavoro  ad  assumere  ed  a  mantenere  in
attivita' persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro
e ad adattare le condizioni di lavoro ai  loro  bisogni  o,  se  cio'
fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione
o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del  grado  di
incapacita'. Tali  misure  potranno  giustificare  se  del  caso,  il
ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento; 
3 a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita
sociale  mediante  misure,  compresi  i  presidi  tecnici,  volte   a
sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed  alla  mobilita'  ed  a
consentire loro di avere accesso ai trasporti,  all'abitazione,  alle
attivita' culturali e del tempo libero.