Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della societa', le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.