(Traduzione Parte II-art.16)
Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale  giuridica
                            ed economica 
Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo
della  famiglia,  cellula  fondamentale  della  societa',  le   Parti
s'impegnano a promuovere la tutela  economica,  giuridica  e  sociale
della vita di famiglia,  in  particolare  per  mezzo  di  prestazioni
sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione  alla
costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle  famiglie,  di
aiuto  alle  coppie  di  giovani  sposi,  o  di  ogni  altra   misura
appropriata.