(Traduzione Parte II-art.17)
Articolo 17 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad  una  tutela
                   sociale, giuridica ed economica 
Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti  l'effettivo  esercizio
del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della
loro personalita' e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti
s'impegnano a prendere, sia direttamente sia in cooperazione  con  le
organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie  e  ap-
propriate miranti: 
1 a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in  considerazione  dei
diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione  e
la formazione  di  cui  necessitano,  in  particolare  prevedendo  la
creazione o il mantenimento di istituzioni o di  servizi  adeguati  e
sufficienti a tal fine; 
b a proteggere i bambini e gli adolescenti  dalla  negligenza,  dalla
violenza o dallo sfruttamento; 
c ad assicurare una speciale protezione e  l'aiuto  dello  Stato  nei
confronti  del  bambino   o   dell'adolescente,   temporaneamente   o
definitivamente privato del suo sostegno familiare; 
2 ad assicurare  ai  bambini  ed  agli  adolescenti  un  insegnamento
primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione
scolastica.