(Traduzione Parte II-art.18)
Articolo 18 - Diritto all'esercizio di un'attivita' a fini  di  lucro
                  sul territorio delle altre Parti 
Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  all'assistenza
sociale e medica, le Parti s'impegnano: 
1 ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti; 
2 a semplificare le formalita' in vigore ed a ridurre o sopprimere  i
diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri  o
i loro datori di lavoro devono pagare; 
3 a rendere piu' flessibili, individualmente  o  collettivamente,  le
regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri 
e riconoscono: 
4 il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare
attivita' a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.