(Traduzione Parte II-art.19)
Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle  loro  famiglie
                  alla protezione ed all'assistenza 
Per assicurare il  concreto  esercizio  del  diritto  dei  lavoratori
migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza  sul
territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano: 
1 a mantenere o ad  accertarsi  dell'esistenza  di  adeguati  servizi
gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di
fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni  misura  utile  a
condizione che la legislazione e  la  regolamentazione  nazionale  lo
consentano, contro ogni  propaganda  ingannevole  sull'emigrazione  e
l'immigrazione; 
2  a  prendere  nei  limiti  della   loro   giurisdizione,   adeguati
provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio  e  l'accoglienza
di questi lavoratori e delle loro  famiglie  e  garantire  loro,  nei
limiti della giurisdizione, i servizi  sanitari  e  medici  necessari
durante il viaggio nonche' buone condizioni d'igiene; 
3 a promuovere la collaborazione tra i servizi  sociali,  pubblici  o
privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione; 
4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che  si  trovano  legalmente
sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate
dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo
delle autorita' amministrative, un trattamento non meno favorevole di
quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie: 
a retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro; 
b affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi
offerti dalle convenzioni collettive; 
c abitazione. 
5 a garantire ai  lavoratori  che  si  trovano  legalmente  sul  loro
territorio un trattamento non meno favorevole di quello  concesso  ai
loro cittadini  per  quanto  riguarda  le  tasse,  le  imposte  ed  i
contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore; 
6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del
lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio; 
7 a garantire ai  lavoratori  che  si  trovano  legalmente  sul  loro
territorio un trattamento non meno favorevole di quello  concesso  ai
loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate
dal presente articolo; 
8 a garantire ai  lavoratori  che  risiedono  regolarmente  sul  loro
territorio  che  potranno  essere  espulsi  solo  se  minacciano   la
sicurezza dello Stato  o  contravvengono  all'ordine  pubblico  o  al
buoncostume; 
9 ad autorizzare, entro i limiti  stabiliti  dalla  legislazione,  il
trasferimento di qualsiasi parte dei  guadagni  e  dei  risparmi  dei
lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire; 
10 ad estendere la protezione e l'assistenza  previste  dal  presente
articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione
che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria; 
11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della  lingua  nazionale
dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue,  di  una
di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari; 
12 a favorire ed a facilitare per  quanto  possibile,  l'insegnamento
della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.