Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano: 1 a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione; 2 a prendere nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio nonche' buone condizioni d'igiene; 3 a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione; 4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorita' amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie: a retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro; b affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive; c abitazione. 5 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore; 6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio; 7 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo; 8 a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume; 9 ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire; 10 ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria; 11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari; 12 a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.