(Traduzione Parte II-art.2)
          Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro 
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad  eque  condizioni
di lavoro, le Parti s'impegnano: 
1 a fissare una  durata  ragionevole  per  il  lavoro  giornaliero  e
settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana  lavorativa
a condizione che cio' sia consentito dall'aumento della produttivita'
e dagli altri fattori in gioco; 
2 a prevedere giorni festivi retribuiti; 
3 a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo 
di quattro settimane 
4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri  e,
quando  tali  rischi  possano  essere  eliminati  o  sufficientemente
ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni  sia
una  riduzione  della  durata  del  lavoro   sia   ferie   retribuite
supplementari; 
5 a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile
con il giorno della settimana generalmente  ammesso  come  giorno  di
riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione; 
6 a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto  il  prima
possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro
riguardo  agli  aspetti  essenziali  del  contratto  o  del  rapporto
d'impiego; 
7 a fare in modo che i lavoratori che  svolgono  un  lavoro  notturno
beneficino di misure che tengano conto del carattere  particolare  di
detto lavoro.