Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano: 1 a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che cio' sia consentito dall'aumento della produttivita' e dagli altri fattori in gioco; 2 a prevedere giorni festivi retribuiti; 3 a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane 4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari; 5 a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione; 6 a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego; 7 a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.