(Traduzione Parte II-art.20)
Articolo 20 - Diritto alla parita' di opportunita' e  di  trattamento
in materia di lavoro e di professione  senza  discriminazioni  basate
                             sul sesso. 
Per assicurare l'effettivo esercizio  del  diritto  alla  parita'  di
opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di  professione,
senza discriminazioni  basate  sul  sesso,  le  Parti  s'impegnano  a
riconoscere  questo  diritto  ed  a  prendere  adeguate  misure   per
assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori: 
a accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e  reinserimento
professionale; 
b orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento
professionale; 
c condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione; 
d progressione di carriera, ivi compresa la promozione.