(Traduzione Parte II-art.21)
    Articolo 21 - Diritto all'informazione ed alla consultazione. 
Per assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  dei  lavoratori
all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le  Parti
si impegnano a prendere o  a  promuovere  misure  che  consentano  ai
lavoratori  o  ai  loro  rappresentanti,  in   conformita'   con   la
legislazione e la prassi nazionale: 
a di essere regolarmente  o  tempestivamente  informati,  in  maniera
comprensibile, della situazione economica e finanziaria  dell'impresa
che li ha  assunti,  fermo  restando  che  potra'  essere  negata  la
divulgazione  di   talune   informazioni   suscettibili   di   recare
pregiudizio all'impresa o che potra' essere richiesto che tali 
informazioni siano considerate riservate; e 
b di essere consultati in tempo utile sulle  decisioni  previste  che
potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei  lavoratori
, in particolare quelle che potrebbero avere  conseguenze  importanti
sulla situazione del lavoro nell'impresa.