Articolo 21 - Diritto all'informazione ed alla consultazione. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con la legislazione e la prassi nazionale: a di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potra' essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potra' essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate; e b di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori , in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.