Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare: - a consentire alle Persone anziane di rimanere il piu' a lungo possibile membri a pieno titolo della societa', mediante: a risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale; b la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilita' per le stesse di avvantaggiarsene; - a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto tempo che desiderano e che cio' e' possibile, mediante: a la disponibilita' di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione; b le cure medico-sanitarie et i servizi eventualmente richiesti dal loro stato; - a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilita' di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.