(Traduzione Parte II-art.23)
Articolo 23  -  Diritto  delle  persone  anziane  ad  una  protezione
                              sociale. 
Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  delle  persone
anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere  o
a  promuovere,  sia  direttamente  sia   in   cooperazione   con   le
organizzazioni  pubbliche  o  private,  adeguate  misure   volte   in
particolare: 
- a consentire alle Persone anziane  di  rimanere  il  piu'  a  lungo
possibile membri a pieno titolo della societa', mediante: 
a risorse sufficienti  ad  assicurare  un'esistenza  dignitosa  ed  a
consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale
e culturale; 
b la  divulgazione  di  informazioni  relative  ai  servizi  ed  alle
agevolazioni  esistenti  a  favore  delle  persone  anziane  ed  alla
possibilita' per le stesse di avvantaggiarsene; 
- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il  loro
modo di  vita  e  di  svolgere  un'esistenza  indipendente  nel  loro
ambiente abituale per tutto  tempo  che  desiderano  e  che  cio'  e'
possibile, mediante: 
a la disponibilita' di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle
loro condizioni di salute o di adeguati  aiuti  per  la  sistemazione
dell'abitazione; 
b le cure medico-sanitarie et i servizi eventualmente  richiesti  dal
loro stato; 
- a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata
assistenza nel rispetto della vita  privata,  e  la  possibilita'  di
partecipare   alla   determinazione   delle   condizioni   di    vita
nell'istituto.