(Traduzione Parte II-art.24)
    Articolo 24 - Diritto ad una tutela in caso di licenziamento. 
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto  ad  una  tutela  in
caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere: 
a il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un  valido
motivo legato alle loro attitudini o  alla  loro  condotta  o  basato
sulle necessita' di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento  o
del servizio; 
b il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad una
congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. 
A tal fine, le Parti s'impegnano a garantire che  un  lavoratore,  il
quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di  licenziamento
senza un valido motivo, possa avere  un  diritto  di  ricorso  contro
questa misura davanti ad un'organo imparziale.