(Traduzione Parte II-art.26)
           Articolo 26 - Diritto alla dignita' sul lavoro. 
Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  di   tutti   i
lavoratori alla protezione della loro dignita' sul lavoro,  le  Parti
s'impegnano, in consultazione con  le  organizzazioni  di  datori  di
lavoro e di lavoratori: 
1 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e  la  prevenzione
in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in  connessione
con il lavoro, e ad adottare ogni  adeguata  misura  per  tutelare  i
lavoratori contro tali comportamenti; 
2 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e  la  prevenzione
in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili  o  offensivi
ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o  in
connessione con il lavoro, e ad adottare  ogni  adeguata  misura  per
tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;