(Traduzione Parte II-art.27)
Articolo 27 - Diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari
           alla parita' di opportunita' e di trattamento. 
Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  all'assistenza
sociale e medica, le Parti s'impegnano a: 
1 prendere misure appropriate: 
a per consentire ai lavoratori aventi  responsabilita'  familiari  di
entrare e  di  rimanere  nella  vita  attiva  o  di  rientrarvi  dopo
un'assenza dovuta a queste responsabilita', ivi  comprese  le  misure
nel settore dell'orientamento e della formazione professionale; 
b per tener conto dei  loro  bisogni  relativamente  alle  condizioni
d'impiego ed alla sicurezza sociale; 
c  per  sviluppare  o  promuovere  servizi  pubblici  o  privati,  in
particolare i nidi d'infanzia ed  altre  forme  di  sorveglianza  dei
bambini; 
2 prevedere per ogni genitore la possibilita', nel periodo successivo
al congedo per maternita', di usufruire di assenze facoltative per la
cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla
legislazione nazionale, dalle convenzioni  collettive  o  secondo  la
prassi; 
3 a garantire che le responsabilita' familiari non possano in  quanto
tali costituire un valido motivo di licenziamento.