(Traduzione Parte II-art.28)
Articolo 28 - Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela
nell'ambito nell'impresa ed agevolazioni da concedere loro. 
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto  dei  rappresentanti
dei lavoratori di esercitare le loro funzioni  di  rappresentanti  le
Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa: 
a essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che  potrebbero
recar loro pregiudizio  ivi  compreso  il  licenziamento,  e  di  cui
sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attivita'
di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa; 
b essi  usufruiscano  di  adeguate  strutture  per  poter  esercitare
rapidamente e con efficacia le loro funzioni  in  considerazione  del
sistema di relazioni professionali prevalente nel paese  nonche'  dei
bisogni,   dell'importanza   e   delle   possibilita'    dell'impresa
interessata.