(Traduzione Parte II-art.29)
Articolo 29 - Diritto all'informazione ed  alla  consultazione  nelle
               procedure di licenziamenti collettivi. 
Per garantire l'effettivo esercizio del  diritto  dei  lavoratori  ad
essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le
Parti s'impegnano a garantire che i  datori  di  lavoro  informino  e
consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima  dei
licenziamenti collettivi, riguardo alla  possibilita'  di  evitare  i
licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne
le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di
accompagnamento    relativi    in    particolare    all'aiuto    alla
riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.