Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro. Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori: a a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avra' come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro; 2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene; 3 a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti; 4 a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.