(Traduzione Parte II-art.3)
    Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro. 
Per garantire l'effettivo esercizio del  diritto  alla  sicurezza  ed
all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con  le
organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori: 
a a definire,  attuare  e  riesaminare  periodicamente  una  politica
nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei  lavoratori
e  dell'ambiente  di  lavoro.  Questa  politica  avra'   come   scopo
fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di
prevenire gli incidenti ed i  danni  alla  salute  che  derivano  dal
lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il  lavoro,  in
particolare  riducendo  al  minimo  le  cause  di  pericoli  inerenti
all'ambiente di lavoro; 
2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene; 
3 a  promulgare  misure  di  controllo  sull'applicazione  di  questi
regolamenti; 
4 a  promuovere  l'istituzione  progressiva  sul  lavoro  di  servizi
sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza  per
tutti i lavoratori.