(Traduzione Parte II-art.4)
            Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione 
Per  garantire  l'effettivo  esercizio   del   diritto   ad   un'equa
retribuzione, le Parti s'impegnano: 
1 a  riconoscere  il  diritto  dei  lavoratori  ad  una  retribuzione
sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello
di vita dignitoso; 
2 a riconoscere il diritto dei lavoratori  ad  un  tasso  retributivo
maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di  alcuni
casi particolari; 
3 a riconoscere il diritto dei  lavoratori  maschili  e  femminili  a
parita' di lavoro per un lavoro di pari importanza; 
4 a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori  ad  un  ragionevole
periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro; 
5 ad autorizzare trattenute sui salari solo  alle  condizioni  e  nei
limiti  stabiliti  dalla  legislazione   o   dalla   regolamentazione
nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. 
L'esercizio  di  questi  diritti  deve  essere   garantito   sia   da
convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi  legali
di determinazione dei salari, sia in ogni altro  modo  conforme  alle
condizioni nazionali.