(Traduzione Parte II-art.5)
                   Articolo 5 - Diritti sindacali 
Per garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori e dei datori di
lavoro   di   costituire   organizzazioni   locali,    nazionali    o
internazionali per la  protezione  dei  loro  interessi  economici  e
sociali ed aderire a  queste  organizzazioni,  le  Parti  s'impegnano
affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi  questa  liberta'
ne' sia applicata in modo da  pregiudicarla.  La  misura  in  cui  le
garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla Polizia
sara'  determinata  dalla  legislazione  o   dalla   regolamentazione
nazionale. Il  principio  dell'applicazione  di  queste  garanzie  ai
membri delle forze armate e la misura in cui  sarebbero  applicate  a
questa  categoria  di  persone   e'   parimenti   determinata   dalla
legislazione o dalla regolamentazione nazionale.