(Traduzione Parte II-art.6)
           Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva 
Per garantire  l'effettivo  esercizio  del  diritto  di  negoziazione
collettiva, le Parti s'impegnano: 
1 a favorire consultazioni paritetiche tra  lavoratori  e  datori  di
lavoro; 
2 a promuovere, qualora cio' sia necessario ed utile, le procedure di
negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di
datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro
lato, per disciplinare con convenzioni collettive  le  condizioni  di
lavoro; 
3 a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di
conciliazione e  di  arbitrato  volontario  per  la  soluzione  delle
vertenze di lavoro; 
e riconoscono 
4 il diritto dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  d'intraprendere
azioni collettive in  caso  di  conflitti  d'interesse,  compreso  il
diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti
dalle convenzioni collettive in vigore.