Articolo 7 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano: 1 a fissare a 15 anni l'eta' minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralita' o istruzione; 2 a fissare a 18 anni l'eta' minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri; 3 a vietare che i bambini ancora in eta' d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione; 4 a limitare la durata dell'attivita' lavorativa dei lavoratori di eta' inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale; 5 a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennita'; 6 a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa; 7 a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di eta' inferiore a 18 anni; 8 a vietare l'impiego di lavoratori di eta' inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale; 9 a prevedere che i lavoratori di eta' inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico; 10 ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.