(Traduzione Parte II-art.8)
     Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela 
Per garantire l'effettivo esercizio  del  diritto  delle  lavoratrici
madri ad una tutela, le Parti s'impegnano: 
1 a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un  periodo  di
riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia
con un  congedo  retribuito  sia  mediante  adeguate  prestazioni  di
sicurezza sociale o con fondi pubblici; 
2 a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da
parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il  momento  in
cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine
del suo congedo di maternita', o ad una data tale che il  termine  di
preavviso scada in detto periodo; 
3 a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire  a
tal fine di pause sufficienti; 
4 a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte,  di  quelle
che hanno recentemente partorito o che allattano i figli; 
5 a vietare l'impiego di donne  incinte,  o  che  hanno  recentemente
partorito, o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei  nelle
miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso,  insalubre  o
faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i  diritti  di
queste donne in materia di lavoro.