(Traduzione Parte III-art.A)
Parte III 
Articolo A - Impegni. 
1  Con  riserva  delle  disposizioni  dell'articolo  B  in  appresso,
ciascuna delle Parti s'impegna: 
a  a  considerare  la  parte  I  della  presente   Carta   come   una
dichiarazione che determina  gli  obiettivi  di  cui  perseguira'  la
realizzazione con ogni  mezzo  utile,  secondo  le  disposizioni  del
paragrafo introduttivo di tale parte; 
b a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove  articoli  seguenti
della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20; 
c a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero  supplementare
di articoli o di paragrafi numerati della parte  II  della  Carta,  a
condizione che il  numero  totale  degli  articoli  e  dei  paragrafi
numerati che la obbligano non sia inferiore a  sedici  articoli  o  a
sessantatre paragrafi numerati. 
2 Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni  dei
capoversi b e  c  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  saranno
notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa  al  momento
del deposito dello  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione. 
3 Ciascuna delle Parti potra' in ogni successivo  momento  dichiarare
con una notifica indirizzata al Segretario Generale che si  considera
vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella
parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in  conformita'
con le norme del paragrafo 1 del presente  articolo.  Tali  ulteriori
impegni  saranno  considerati  parte   integrante   della   ratifica,
dell'accettazione  o  dell'approvazione  e  produrranno  gli   stessi
effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere  di  un
periodo di un mese dopo la data di notifica. 
4 Ciascuna Parte disporra'  di  un  sistema  d'ispezione  del  lavoro
adeguato alle sue condizioni nazionali.