(Traduzione Parte V-art.F)
Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico. 
1 In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita
della nazione,  ogni  Parte  puo'  prendere  misure  in  deroga  agli
obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i  limiti
in cui cio' sia richiesto dalla situazione ed a condizione  che  tali
misure non siano in contrasto con gli altri  obblighi  derivanti  dal
diritto internazionale. 
2 Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro
un periodo di tempo ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa delle misure adottate e dei motivi che  le  hanno  ispirate.
Essa deve inoltre informare il Segretario Generale della data in  cui
queste misure hanno cessato di essere  in  vigore  e  alla  quale  le
disposizioni della Carta che ha accettato sono  di  nuovo  pienamente
applicabili.