(Traduzione Parte V-art.G)
Articolo G - Restrizioni. 
1 I diritti ed i principi enunciati nella  parte  I,  quando  saranno
effettivamente attuati e l'esercizio  effettivo  di  tali  diritti  e
principi come previsto nella parte II non potranno essere oggetto  di
restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I  e  II  ad
eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono  necessarie,  in
una societa' democratica, per garantire il  rispetto  dei  diritti  e
delle  liberta'  altrui  o  per  proteggere  l'ordine  pubblico,   la
sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume. 
2 Le restrizioni  apportate,  in  virtu'  della  presente  Carta,  ai
diritti ed agli obblighi ivi  riconosciuti  possono  esser  applicate
solo per gli scopi per i quali sono stati previsti.