(Traduzione Parte V-art.J)
Articolo J - Emendamenti. 
1 Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta
mirante ad estendere i diritti garantiti  dalla  presente  Carta,  ed
ogni proposta di emendamento alle parti III a VI  presentata  da  una
Parte  o  dal  Comitato  governativo,  e'  comunicata  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal  Segretario  Generale
alle Parti della presente Carta. 
2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del
paragrafo  precedente  e'  esaminata  dal  Comitato  governativo  che
sottopone  il  testo  adottato  all'approvazione  del  Comitato   dei
Ministri  previa  consultazione  dell'Assemblea  Parlamentare.   Dopo
l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo e' comunicato  alle
Parti per accettazione. 
3 Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta
entrera' in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato,
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di  un
mese dopo la data in cui tre Parti avranno  informato  il  Segretario
Generale della loro accettazione. 
Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento  entrera'  in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di un mese dopo la  data  in  cui  detta  Parte  avra'  informato  il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione. 
4 Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta  entrera'
in vigore il primo giorno del mese  successivo  allo  scadere  di  un
periodo di un mese dopo  la  data  in  cui  tutte  le  Parti  avranno
informato il Segretario Generale della loro accettazione.