(Traduzione Parte VI-art.M)
Articolo M - Denuncia. 
1 Nessuna Parte puo' denunciare  la  presente  Carta  -  prima  dello
scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta  e'
entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere  di
ogni altro ulteriore periodo di due anni; in Ogni caso, un  preavviso
di sei mesi sara' notificato al  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa che ne informera' le altre Parti. 
2 Ogni Parte puo', ai  sensi  delle  norme  enunciate  nel  paragrafo
precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della
Carta che ha accettato, con riserva che il numero  degli  articoli  o
dei paragrafi che questa Parte si e' impegnata ad accettare  non  sia
mai inferiore a sedici nel primo caso ed a  sessantatre  nel  secondo
caso e che questo numero  di  articoli  o  di  paragrafi  continui  a
comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di
un riferimento speciale nell'Articolo A, paragrafo 1 capoverso b. 
3 Ogni Parte puo' denunciare la presente  Carta  o  ogni  articolo  o
paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste
al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio  cui
la Carta si applica ai sensi di una  dichiarazione  resa  secondo  il
paragrafo 2 dell'articolo L.