Articolo O - Notifiche. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K; d ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2 e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4; e ogni emendamento secondo l'articolo J;. f ogni denuncia secondo l'articolo M; g ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta. In fede di che, i sottoscritti debitante autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta. Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.