(Traduzione Parte VI-art.O)
Articolo O - Notifiche. 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
membri  del  Consiglio  ed   al   Direttore   generale   dell'Ufficio
internazionale del lavoro: 
a ogni firma; 
b il deposito di ogni strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione; 
c ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il  suo
articolo K; 
d ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 
3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2 e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4; 
e ogni emendamento secondo l'articolo J;. 
f ogni denuncia secondo l'articolo M; 
g ogni altro atto, notifica o comunicazione  relativa  alla  presente
Carta. 
In fede di che, i sottoscritti debitante autorizzati a tal fine hanno
firmato la presente Carta riveduta. 
Fatto a Strasburgo il 3  maggio  1996,  in  francese  ed  in  inglese
entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa  ed  al
Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.