(Traduzione-Annesso)
             Annesso alla Carta sociale europea riveduta 
Portata della Carta sociale europea riveduta per quanto  concerne  le
                          persone protette 
1  Con  riserva  delle  norme  dell'articolo  12,   paragrafo   4   e
dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17
e 20 a 31 comprendono gli stranieri  solo  nella  misura  in  cui  si
tratta di  cittadini  di  altre  Parti  che  risiedono  legalmente  o
lavorano regolarmente sul territorio  della  Parte  interessata,  con
l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce 
delle norme degli articoli 18 e 19. 
La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti
di elargire diritti analoghi ad altre persone. 
2  Ciascuna  Parte  concedera'  ai  rifugiati  che  rispondono   alla
definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951  relativa
allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che
risiedono regolarmente sul suo territorio un trattamento  altrettanto
favorevole, per quanto Possibile, e in ogni caso non meno  favorevole
di quello al quale si e' impegnata ai  sensi  della  Convenzione  del
1951  e  di  tutti  gli  altri  accordi  internazionali  esistenti  e
applicabili ai rifugiati sopra menzionati. 
3 Ciascuna Parte  concedera'  agli  apolidi  che  corrispondono  alla
definizione della Convenzione di  New  York  del  28  settembre  1954
relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente  sul
suo territorio, un trattamento  altrettanto  favorevole,  per  quanto
possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale  si
e' impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi
internazionali  esistenti   ed   applicabili   agli   apolidi   sopra
menzionati. 
Parte I, paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1 
Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle
Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di
stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955. 
Parte II 
Articolo 1, Paragrafo 2 
La presente disposizione non puo' essere interpretata ne'  nel  senso
di vietare  ne'  nel  senso  di  autorizzare  clausole  o  prassi  di
Sicurezza sindacale. 
Articolo 2, paragrafo 6 
Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi: 
a ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui
durata totale non  supera  un  mese  e/o  la  cui  durata  di  lavoro
settimanale non supera otto ore; 
b quando il contratto  o  il  rapporto  di  lavoro  e'  di  carattere
occasionale e/o particolare ed a  condizione,  in  questi  casi,  che
motivi obiettivi giustifichino la non-applicazione. 
Articolo 3, paragrafo 4 
S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione,  che  le
funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi
servizi  dovranno  essere  determinate  dalla  legislazione  o  dalla
regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra
maniera appropriata alle condizioni nazionali. 
Articolo 4, paragrafo 4 
La presente disposizione sara' interpretata nel senso di non  vietare
un licenziamento immediato in caso di grave mancanza. 
Articolo 4, paragrafo 5 
Una Parte puo' prendere l'impegno  previsto  nel  presente  paragrafo
quando  le  trattenute  sui  salari  sono  vietate  per   la   grande
maggioranza  di  lavoratori,  sia  dalla  legge  sia  da  convenzioni
collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone  che  non
sono oggetto di tali strumenti. 
Articolo 6, paragrafo 4 
Ogni Parte puo', per quanto  la  concerne,  regolamentare  per  legge
l'esercizio del diritto di sciopero,  a  condizione  che  ogni  altra
eventuale limitazione a questo diritto possa essere  giustificata  in
base ai sensi dell'articolo G. 
Articolo 7, paragrafo 2 
La presente disposizione non impedisce alle Parti  di  prevedere  per
legge la possibilita', per  gli  adolescenti  che  non  hanno  l'eta'
minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per  la
loro formazione professionale quando il lavoro  e'  svolto  sotto  il
controllo del personale competente autorizzato e la  sicurezza  e  la
protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite. 
Articolo 7, Paragrafo 8 
S'intende  che  una  Parte  ha  adempiuto  all'impegno  previsto  nel
presente paragrafo quando si conforma  al  tenore  di  detto  impegno
disponendo nella sua legislazione che  la  grande  maggioranza  delle
persone di eta' inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori
notturni. 
Articolo 8, paragrafo 2 
Questa disposizione non puo' essere interpretata nel senso di sancire
un divieto a carattere assoluto. Potranno essere  ammesse  eccezioni,
ad esempio, nei seguenti casi: 
a se la lavoratrice  ha  commesso  una  mancanza  che  giustifica  la
rottura del rapporto di lavoro; 
b se l'impresa in oggetto cessa l'attivita'; 
c se il termine previsto dal contratto di lavoro e' scaduto. 
Articolo 13 paragrafo 4 
L'espressione "e con  riserva  delle  condizioni  stabilite  in  tali
accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo  significa
che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti  da  un  sistema
previdenziale contributivo, una Parte puo' esigere il  compimento  di
un  determinato  periodo  di  residenza  prima  di  concedere  queste
prestazioni ai cittadini di altre Parti. 
Articolo 13, paragrafo 4 
I governi che non sono Parti alla Convenzione europea  di  assistenza
sociale  e  medica  possono  ratificare  la  Carta  per  il  presente
paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un
trattamento conforme alle norme di detta Convenzione. 
Articolo 16 
S'intende che la protezione concessa da questa  disposizione  include
le famiglie monoparentali. 
Articolo 17 
S'intende che la presente disposizione include tutte  le  persone  di
eta' inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore eta'  non  sia
prevista prima ai sensi della legislazione applicabile,  fatte  salve
le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare
l'articolo 7. 
Cio'   non   implica   l'obbligo   di   provvedere   all'insegnamento
obbligatorio fino all'eta' sopra menzionata. 
Articolo 19, paragrafo 6 
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende  per
"famiglia del lavoratore migrante" almeno il coniuge  del  lavoratore
ed i suoi  figli  non  sposati,  per  tutto  il  tempo  in  cui  sono
considerati  minori  dalla  legislazione   pertinente   dello   Stato
d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore. 
Articolo 20 
1 S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le
disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle  prestazioni
di vecchiaia  ed  alle  prestazioni  ai  superstiti,  possono  essere
escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo. 
2 Non saranno  considerate  discriminatorie  ai  sensi  del  presente
articolo le disposizioni relative alla  protezione  della  donna,  in
particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo
post-natale. 
3 Il presente articolo non preclude l'adozione di  misure  specifiche
volte a rimediare ad inuguaglianze di fatto. 
4 Potranno essere escluse dalla portata del presente  articolo  o  da
alcune delle sue  disposizioni  le  attivita'  professionali  che  in
ragione del loro carattere o  delle  condizioni  del  loro  esercizio
possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso.  Tale
norma non puo' essere interpretata nel senso di obbligare le Parti  a
stabilire per via legislativa,  o  a  regolamentare  la  lista  delle
attivita' professionali che, per  via  del  loro  carattere  o  delle
condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori
di un determinato sesso. 
Articoli 21 e 22 
1  Ai  fini  dell'applicazione  di  questi   articoli   l'espressione
"rappresentanti dei lavoratori" indica le persone  riconosciute  tali
dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 
2 L'espressione "la legislazione e  la  prassi  nazionale"  indica  a
seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le  convenzioni
collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i  rappresentanti
dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti. 
3 Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine  "impresa"
sara' interpretato nel senso di  un  insieme  di  beni  materiali  ed
incorporei,  avente  o  non  personalita'  giuridica  destinato  alla
produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico  e
che  dispone  di  potere  decisionale  per  quanto  riguarda  il  suo
comportamento sul mercato. 
4 S'intende che le comunita' religiose e le loro istituzioni  possono
essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali
istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che
perseguono attivita' ispirate da  determinati  ideali  o  guidate  da
concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere
esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura  necessaria
a tutelare l'orientamento dell'impresa. 
5 S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei  presenti
articoli sono esercitati in vari Stabilimenti dell'impresa  la  Parte
interessata deve essere considerata  come  adempiente  agli  obblighi
derivanti da queste disposizioni. 
6 Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti
articoli le imprese il cui organico  non  raggiunge  una  determinata
soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 
Articolo 22 
1 Questa disposizione non pregiudica ne' i poteri  ne'  gli  obblighi
degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene
ed alla sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  ne'  le  competenze  e  le
responsabilita' degli organi incaricati di  vigilare  sull'osservanza
della loro applicazione. 
2 I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali"  indicano
i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai
lavoratori  da  alcune  imprese  come  l'assistenza  sociale,   campi
sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc. 
Articolo 23, paragrafo 1 
Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il piu'
a  lungo  possibile"   fa   riferimento   alle   capacita'   fisiche,
psicologiche, ed intellettuali della persona anziana. 
Articolo 24 
1 S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento"
indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del  datore
di lavoro. 
2 S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma
che una Parte puo' escludere interamente  o  parzialmente  dalla  sua
tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati: 
a i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su
un determinato periodo o un determinato compito; 
b i lavoratori in periodo di prova o che  non  hanno  il  periodo  di
anzianita' richiesto, sempre che la  durata  di  questo  periodo  sia
stato stabilito in anticipo e che sia ragionevole; 
c i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo. 
3 Ai fini  di  quest'articolo  non  costituiscono  valido  motivo  di
licenziamento, in particolare: 
a  l'affiliazione  sindacale,  o  la  partecipazione   ad   attivita'
sindacali al di fuori delle ore di lavoro  o,  con  il  consenso  del
datore di lavoro, durante l'orario di lavoro; 
b il fatto di sollecitare, di esercitare o di  avere  un  mandato  di
rappresentanza dei lavoratori; 
c l'aver fatto causa o partecipato a procedure  intentate  contro  un
datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione
o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorita'  amministrative
competenti; 
d la razza, il colore della pelle, il sesso, lo  stato  matrimoniale,
le  responsabilita'  familiari,  la  gravidanza,  la  religione,   le
opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale; 
e i congedi per maternita' o i congedi concessi ai  genitori  per  la
cura dei figli; 
f  l'assenza  temporanea  dal  lavoro  per  causa   di   malattia   o
d'infortunio. 
4 S'intende che l'indennizzo o ogni  altra  riparazione  adeguata  in
caso di licenziamento senza valido  motivo  deve  essere  determinata
secondo la legislazione  o  regolamentazione  nazionale,  convenzioni
collettive  o  in  ogni  altra  maniera  adeguata   alle   condizioni
nazionali. 
Articolo 25 
1  L'autorita'  competente  puo'  a  titolo  eccezionale   e   previa
consultazione  delle  organizzazioni  di  datori  di  lavoro   e   di
lavoratori, escludere sulla base  del  carattere  speciale  del  loro
rapporto  d'impiego  talune  categorie  di  lavoratori  dalla  tutela
prevista nella presente disposizione. 
2 S'intende che il termine "insolvenza" sara' definito della legge  e
dalla prassi nazionale. 
3 I crediti dei lavoratori che sono oggetto  di  questa  disposizione
devono almeno comprendere: 
a i crediti dei lavoratori  a  titolo  del  salario  inerente  ad  un
determinato periodo (che non deve essere inferiore  a  tre  mesi  nel
caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di  crediti
garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione  del  rapporto  di
lavoro; 
b i crediti dei lavoratori a titolo di ferie  retribuite,  dovuti  in
ragione del lavoro effettuato  durante  l'anno  in  cui  e'  avvenuta
l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego; 
c i crediti dei lavoratori a  titolo  di  importi  dovuti  per  altre
assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo (che  non  deve
essere inferiore a tre mesi nel caso di  crediti  privilegiati  ed  a
otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza
o la cessazione del rapporto di lavoro; 
4 Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere
la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato  ammontare  in
funzione di un livello socialmente accettabile. 
Articolo 26 
S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a  promulgare
una legislazione. 
S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali. 
Articolo 27 
S'intende che il  presente  articolo  si  applica  ai  lavoratori  di
entrambi i sessi aventi responsabilita' familiari nei  confronti  dei
loro figli a carico, nonche' di  altri  membri  della  loro  famiglia
diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro
sostegno, qualora tali responsabilita' limitino le loro  possibilita'
di prepararsi all'attivita' economica, di accedervi, di  parteciparvi
o di progredire. Le espressioni "figli  a  carico"  e  "altri  membri
della famiglia diretta che necessitano manifestamente di  cure  e  di
sostegno" s'intendono secondo il tenore definito  dalla  legislazione
nazionale delle Parti. 
Articoli 28 e 29 
Ai  fini  dell'applicazione   di   questi   articoli,   l'espressione
"rappresentanti dei lavoratori" indica  le  persone  riconosciute  in
quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 
Parte III 
S'intende  che  la  Carta  contiene  impegni  giuridici  a  carattere
internazionale  la  cui  applicazione  e'  sottoposta  unicamente  al
controllo di cui nella parte IV. 
Articolo A, paragrafo 1 
S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere  articoli  che
contengono un solo paragrafo. 
Articola B, paragrafo 2 
Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della  Carta
riveduta corrispondono alle norme della Carta che  recano  lo  stesso
numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione: 
a dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che  corrisponde
all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta; 
b dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che  corrisponde
all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta; 
c dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde
all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta; 
d dell'articolo 17, paragrafo 1 della Carta riveduta che  corrisponde
all'articolo 17 della Carta; 
Parte V 
Articolo E 
Una differenza di  trattamento  fondata  su  un  motivo  obiettivo  e
ragionevole non e' considerata discriminatoria. 
Articolo F 
L'espressione "in  caso  di  guerra  o  in  caso  di  altro  pericolo
pubblico" sara' interpretata in modo da includere anche  la  minaccia
di guerra. 
Articolo I 
S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso  dagli  articoli
21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati. 
Articolo J 
Il termine "emendamento"  s'intende  nel  senso  di  includere  anche
l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.