La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il  Presidente della Repubblica  e' autorizzato ad  accettare il
quarto emendamento  allo statuto del Fondo  monetario internazionale,
deliberato dal  Consiglio dei Governatori  del Fondo medesimo  con la
risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica e' incaricato  della esecuzione della presente  legge e dei
rapporti  da  mantenere  con l'Amministrazione  del  Fondo  monetario
internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.