Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo montario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".