Art. 2.
  1. Piena  ed intera  esecuzione e' data  all'emendamento di  cui al
comma 1  dell'articolo 1 a decorrere  dalla sua entrata in  vigore in
conformita' a quanto disposto  dall'articolo XXVIII dello statuto del
Fondo monetario  internazionale, ratificato  ai sensi della  legge 23
marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 2:
            -  La  legge 23 marzo 1947, n. 132, reca: "Partecipazione
          dell'Italia agli accordi    sulla  costituzione  del  Fondo
          montario internazionale e della Banca internazionale per la
          ricostruzione e lo sviluppo".