Art. 4.
  1.  Per  i  versamenti  relativi all'aumento  della  quota  di  cui
all'articolo  3,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e'  autorizzato  ad avvalersi  dell'Ufficio
italiano dei cambi e della  Banca d'Italia, con facolta' di concedere
a detti istituti le garanzie  per ogni eventuale rischio connesso con
i versamenti da essi effettuati  o che venissero effettuati, a valere
sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.