Art. 4. 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.