Art. 5.
  1. Alla  regolazione dei rapporti, derivanti  dall'esecuzione della
presente legge,  fra il  Ministero del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica, l'Ufficio  italiano dei  cambi e  la Banca
d'Italia, si  provvede mediante  convenzione da stipulare  dal citato
Ministero con detti istituti.