IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettera b);
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica, dell'ambiente, per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  L'ENEA  e' un ente di diritto pubblico operante nei campi della
ricerca  e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata
a  promuovere  insieme  gli  obiettivi  di sviluppo, competitivita' e
occupazione  e  quello  della  salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge
altresi'   funzioni  di  agenzia  per  le  pubbliche  amministrazioni
mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia,
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
  2.  L'ENEA  opera  secondo  le  disposizioni  previste dal presente
decreto   e   sulla   base  degli  indirizzi  definiti  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con  il  Ministro  dell'ambiente, nonche' con il Ministro egli affari
esteri   perquanto   concerne   le  attivita'  internazionali,  ferma
restando,   nell'ambito   di   tali   indirizzi,   l'autonomia  nello
svolgimento dell'attivita' di ricerca.
  3.  Si  applica,  in  quanto  compatibile, alle attivita' dell'ENEA
quanto  previsto  dal  decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204,
recante   norme   per   la  programmazione,  il  coordinamento  e  la
valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato al Governo  se non con determinazione  di principi
          e  criteri   direttivi e  soltanto per  il tempo limitato e
          per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La legge  15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata  in Gazzetta
          Ufficiale  n. 63 del  17 marzo 1997, supplemento ordinario)
          concerne la "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni ed enti locali, per  la
          riforma  della  pubblica  amministrazione      e   per   la
          semplificazione    amministrativa";   in    particolare  il
          testo  degli articoli 5, 11, comma 1,  lettera  d),  e  18,
          comma 1, lettera b), e' il seguente:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
            "Art.  11,  comma 1. - Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro il 31 luglio 1998, uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a)-c) (Omissis);
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso".
            "Art. 18, comma  1. - Nell'attuazione della  delega    di
          cui  all'art.   11,   comma   1,  lettera  d),  il Governo,
          oltre  a  quanto   previsto dall'art. 14  della    presente
          legge, si attiene  ai seguenti ulteriori principi e criteri
          direttivi:
              a) (Omissis);
            b)  riordino,  secondo  criteri  di programmazione, degli
          enti operanti nel settore,   della  loro    struttura,  del
          loro  funzionamento  e delle procedure  di  assunzione  del
          personale,  nell'intento  di   evitare duplicazioni  per  i
          medesimi  obiettivi,  di promuovere  e di collegare realta'
          operative di eccellenza, di  assicurare il massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi".
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale n.   214 del   12 settembre    1988,  supplemento
          ordinario)  concerne    la  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri";  in  particolare  il  testo  dell'art. 14, e' il
          seguente:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con      la    denominazione   di   ''decreto
          legislativo''  e con  l'indicazione,  nel preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessanta    giorni,      indicando    specificamente     le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta     giorni  successivi,  esaminato   il      parere,
          ritrasmette,   con   le sue  osservazioni  e con  eventuali
          modificazioni, i testi alle  commissioni    per  il  parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
            -  Il    decreto  legislativo  5    giugno  1998,  n. 204
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  151 del  1  luglio
          1998,  concerne  "Disposizioni per   il  coordinamento,  la
          programmazione e  la  valutazione  della politica nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art.  11,   comma 1, lettera d), della legge  15 marzo
          1997, n. 59".
            -    Il  decreto    legislativo  31    marzo 1998   n. 80
          (pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale 5    maggio    1998,
          supplemento     ordinario  n.    98/L)  concerne:    "Nuove
          disposizioni in  materia  di  organizzazione e  di rapporti
          di   lavoro   nelle      amministrazioni   pubbliche,    di
          giurisdizione   amministrativa,  emanate     in  attuazione
          dell'art. 11, comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           Nota all'art. 1:
            - Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204, vedi nelle note alle premesse.