Art. 10 Funzionamento 1. Il consiglio di amministrazione con appositi regolamenti disciplina: a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; b) le modalita' per l'acquisto di lavori, servizi o forniture, in conformita' alla normativa comunitaria; c) la costituzione e le attivita' di un comitato di consulenza tecnicoscientifica, articolato in relazione ai diversi programmi di ricerca dell'ENEA, che svolge attivita' consultiva per il consiglio di amministrazione anche avvalendosi all'occorrenza di altri esperti; d) le attivita' di consultazione con i soggetti pubblici e privati interessati alle attivita' dell'ENEA con particolare riguardo alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali; e) la costituzione e le attivita' di un comitato per la valutazione scientifica dei risultati delle attivita' di ricerca, secondo criteri e modalita' da uniformare agli indirizzi di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; f) le modalita' che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi e funzioni istituzionali; g) i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento. 2. L'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo', secondo le disposizioni del codice civile, promuovere la costituzione, nonche' partecipare ad apposite societa' e consorzi, cui demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attivita'.
Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi nelle note alle premesse.