Art. 10
                            Funzionamento

  1.   Il  consiglio  di  amministrazione  con  appositi  regolamenti
disciplina:
a) le  modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria
   e  contabile  interna,  anche  in  deroga  alle disposizioni sulla
   contabilita' generale dello Stato;
b) le  modalita'  per  l'acquisto  di lavori, servizi o forniture, in
   conformita' alla normativa comunitaria;
c) la  costituzione  e  le  attivita'  di  un  comitato di consulenza
   tecnicoscientifica,  articolato  in relazione ai diversi programmi
   di  ricerca  dell'ENEA,  che  svolge  attivita'  consultiva per il
   consiglio
di amministrazione anche avvalendosi all'occorrenza di altri esperti;
d) le  attivita'  di  consultazione con i soggetti pubblici e privati
   interessati alle attivita' dell'ENEA con particolare riguardo alla
   predisposizione dei programmi annuali e pluriennali;
e) la  costituzione  e le attivita' di un comitato per la valutazione
   scientifica  dei  risultati  delle  attivita'  di ricerca, secondo
   criteri e modalita' da uniformare agli indirizzi di cui al decreto
   legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) le  modalita'  che  assicurino  la trasparenza nell'assegnazione e
   nell'utilizzo  delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi e
   funzioni istituzionali;
g) i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento.
  2.  L'ENEA,  con  delibera del consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione   del   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  puo',  secondo  le disposizioni del codice civile,
promuovere  la costituzione, nonche' partecipare ad apposite societa'
e  consorzi,  cui  demandare,  ai  fini di una maggiore efficacia, lo
svolgimento di specifiche attivita'.
 
           Nota all'art. 10:
            - Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204, vedi nelle note alle premesse.