Art. 11 Verifiche e valutazioni 1. I bilanci dell'ENEA sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo.
Nota all'art. 11: - La legge 21 marzo 1958, n. 29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 1958) concerne "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".