Art. 11
                       Verifiche e valutazioni

  1.  I bilanci dell'ENEA sono approvati dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
  2.  In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259,
la  Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio
consuntivo.
 
           Nota all'art. 11:
            -  La  legge  21  marzo  1958, n.  29  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   84 dell'8   aprile 1958) concerne
          "Partecipazione della Corte dei conti al controllo    sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria".