Art. 12
                       Relazioni al Parlamento

  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito  il  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  e  il  Ministro  dell'ambiente,  trasmette al Parlamento
entro  il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque partecipate.