Art. 12 Relazioni al Parlamento 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque partecipate.