Art. 14
                       Fonti di finanziamento

  1.  L'ENEA  provvede  allo svolgimento delle funzioni istituzionali
con   i  mezzi  finanziari  derivanti  dal  proprio  patrimonio,  dal
contributo  finanziario dello Stato, da eventuali contributi a carico
del  Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1,
comma  3,  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  dal
contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni
interessate,  dall'Unione  europea e altri organismi internazionali e
da ogni altro provento connesso alle sue attivita'.
  2.  Agli  oneri  relativi alle spese si provvede per gli anni 1999,
2000  e  2001  con utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla
legge  25  agosto 1991, n. 282, dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61,  come  determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il
1999.  Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma  3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
 
           Nota all'art. 14:
            - Il  testo dell'art. 1 del  decreto legislativo 5 giugno
          1998, n.  204 (per l'argomento  del decreto vedi nelle note
          alle premesse), e' il seguente:
            "Art.    1   (Programmazione).   -   1. Il  Governo,  nel
          documento  di programmazione   economica  e     finanziaria
          (DPEF),      determina    gli  indirizzi   e le   priorita'
          strategiche  per gli  interventi a   favore  della  ricerca
          scientifica  e    tecnologica,  definendo il   quadro delle
          risorse  finanziarie   da   attivare   e   assicurando   il
          coordinamento con le altre politiche nazionali.
            2.  Sulla  base degli indirizzi di  cui al comma 1, delle
          risoluzioni parlamentari di   approvazione del    DPEF,  di
          direttive   del Presidente del Consiglio dei  Ministri, dei
          piani e dei  programmi di competenza delle  amministrazioni
          dello  Stato,  di  osservazioni   e proposte delle predette
          amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
          aggiornato, ai sensi  dell'art. 2 del presente  decreto, il
          Programma nazionale   per la   ricerca (PNR),    di  durata
          triennale. Il  PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo conto   delle
          iniziative,  dei contributi  e delle   realta'  di  ricerca
          regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
          di attuazione degli   interventi alla    cui  realizzazione
          concorrono,  con risorse   disponibili  sui loro  stati  di
          previsione o  bilanci,  le pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese,  con le specificita' dei loro ordinamenti  e  nel
          rispetto      delle    loro    autonomie    ed    attivita'
          istituzionali,  le  universita' e gli  enti di ricerca. Gli
          obiettivi e gli  interventi  possono  essere    specificati
          per   aree   tematiche, settori,  progetti,  agenzie,  enti
          di   ricerca,   anche   prevedendo apposite intese  tra  le
          amministrazioni dello Stato.
            3.   Specifici   interventi    di  particolare  rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche    a  valere  su  di  un apposito Fondo   integrativo
          speciale  per  la ricerca,   di seguito   denominato  Fondo
          speciale,  da  istituire  nello    stato  di previsione del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,  a  partire  dal 1   gennaio 1999, con  distinto
          provvedimento legislativo,  che ne determina   le   risorse
          finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari stanziamenti per
          la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
            4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e
          programmi che   dispongono,    anche    parzialmente,    in
          materia    di   ricerca,   con esclusione   della   ricerca
          libera  nelle  universita'  e negli   enti, operano      in
          coerenza     con   le    finalita'  del   PNR,  assicurando
          l'attuazione e  il    monitoraggio  delle  azioni  da  esso
          previste  per la parte  di  loro  competenza.  I   predetti
          piani    e    programmi    sono  comunicati  al   Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          (MURST)  entro  trenta  giorni  dalla data di adozione o di
          approvazione.
            5.  I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca   delle
          pubbliche   amministrazioni,   ovvero  di  quella  da  esse
          finanziata, sono soggetti a  valutazione  sulla  base    di
          criteri generali indicati  dal comitato di cui all'articolo
          5,  comma  1,    nel  rispetto  della  specificita' e delle
          metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
            6.  In  allegato      alla   relazione   previsionale   e
          programmatica  di  cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
          1978, n. 468, sono riportate le spese  per  attivita'    di
          ricerca  a carico  di ciascuna amministrazione dello Stato,
          degli enti di ricerca   da esse vigilati o    finanziati  e
          delle    universita',    sostenute    nell'ultimo esercizio
          finanziario    e  indicate      come    previsione      nel
          triennio,      secondo   criteri     di individuazione e di
          esposizione     determinati  con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica,   di concerto   con      il    Ministro    del
          tesoro,     del    bilancio      e    della  programmazione
          economica".
            -  La legge  25  agosto  1991, n.  282  (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 203 del  30  agosto  1991),  concerne
          "Riforma dell'ENEA".
            -    Il    decreto-legge  4    dicembre    1993,   n. 496
          (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del    4
          dicembre  1993),  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dalla legge  21 gennaio   1994, n.   61  (pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale   n.   21 del   27   gennaio   1994),
          concerne "Disposizioni urgenti sulla  riorganizzazione  dei
          controlli  ambientali  e    istituzione    della    Agenzia
          nazionale   per   la   protezione dell'ambiente".
            -  La  legge 5  agosto  1978,  n.  468 (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 233  del 22  agosto 1978)   concerne
          "Riforma    di alcune norme di contabilita'  generale dello
          Stato in  materia di bilancio"; in particolare    il  testo
          dell'art. 11,  comma 3,  lettera d),  e' il seguente:
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi, ne' puo'  disporre  nuove    o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              a)-c) (Omissis);
            d)  la  deterininazione,  in   apposita  tabella,   della
          quota    da iscrivere   nel   bilancio  di  ciascuno  degli
          anni   considerati   dal bilancio   pluriennale   per    le
          leggi   di   spesa   permanente   la  cui quantificazione e
          rinviata alla legge finanziaria".