Art. 14 Fonti di finanziamento 1. L'ENEA provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dall'Unione europea e altri organismi internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attivita'. 2. Agli oneri relativi alle spese si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 con utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 1999. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (per l'argomento del decreto vedi nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 1 (Programmazione). - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura. 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - La legge 25 agosto 1991, n. 282 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991), concerne "Riforma dell'ENEA". - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1993), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994), concerne "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente". - La legge 5 agosto 1978, n. 468 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978) concerne "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio"; in particolare il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-c) (Omissis); d) la deterininazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e rinviata alla legge finanziaria".