Art. 15
                              Personale

  1.  Il  rapporto  di lavoro dei dipendenti dell'ENEA e' regolato ai
sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte
le  forme  contrattuali  di  assunzione  e  di  impiego del personale
previste  dal  codice  civile e dalla normativa vigente in materia di
rapporto  di  lavoro,  nell'ambito  di un organico complessivo che e'
determinato  con l'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
  3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al   personale  dell'ENEA  si  applica  il  trattamento  economico  e
giuridico  dell'ENEA  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  compresa  l'applicazione di eventuali rinnovi nel
frattempo intercorsi.
 
           Nota all'art. 15:
            -  Il  decreto    legislativo  3  febbraio  1993, n.   29
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6  febbraio
          1993,  supplemento  ordinario)  concerne "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma dell'articolo della legge 3 ottobre 1992, n. 421".