Art. 15 Personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA e' regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo che e' determinato con l'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'ENEA si applica il trattamento economico e giuridico dell'ENEA vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi nel frattempo intercorsi.
Nota all'art. 15: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario) concerne "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo della legge 3 ottobre 1992, n. 421".