Art. 16
                         Disposizioni finali

  1.  Resta  ferma  la  disciplina  relativa  al  personale dell'ENEA
collocato fuori ruolo in quanto chiamato a ricoprire presso pubbliche
amministrazioni  incarichi  che  rientrano nell'ambito delle funzioni
istituzionali dell'ENEA.
  2.  E' abrogata, escluso l'articolo 24, la legge 25 agosto 1991, n.
282.  L'articolo  24  resta  in  vigore  fino alla data di entrata in
vigore   del   decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
96/92/CE.  I  regolamenti  e  gli  altri  atti  normativi  emanati in
applicazione  della  legge  25  agosto  1991, n. 282, si applicano in
quanto  compatibili  fino all'emanazione dei regolamenti e degli atti
previsti dal presente decreto.
  3.  All'articolo  5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Alla data di entrata in
vigore  dello  stesso  decreto  sono  abrogati gli articoli 2, 3 e 4,
nonche'  6,  comma  5,  della  legge  10 giugno 1985, n. 284, nonche'
l'articolo 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380.".
  4.  In  sede  di  prima applicazione, i soggetti responsabili delle
designazioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  6  ed  al comma 1
dell'articolo  7 provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata
in   vigore   del   presente   decreto.  In  ogni  caso  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina
del  consiglio  di  amministrazione  e  del collegio dei revisori dei
conti,   nonche'  alla  proposta  di  nomina  del  presidente,  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999
                              SCALFARO

                                              D'ALEMA, Presidente del
                                               Consiglio dei Ministri

                                         BERSANI, Ministro dell'indu-
                                          stria, del commercio e del-
                                                        l'artigianato

                                         ZECCHINO, Ministro dell'uni-
                                      versita' e della ricerca scien-
                                                 tifica e tecnologica

                                            RONCHI, Ministro dell'am-
                                                               biente

                                         PIAZZA, Ministro per la fun-
                                                       zione pubblica

                                         CIAMPI, Ministro del tesoro,
                                            del bilancio e della pro-
                                                grammazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 16:
            - Il  testo dell'art. 24  della legge 25  agosto 1991, n.
          282  (per  l'argomento della legge vedi nelle note all'art.
          14), e' il seguente:
            "Art.  24.  -  1. Il comma 8   dell'art. 20 della legge 9
          gennaio 1991, n. 9, e' abrogato.
            2. Il  comma 6 dell'art.  24 della legge 9  gennaio 1991,
          n.  9, e' sostituito dal seguente:
            '' 6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai  sensi  dell'art.
          8,  comma  4,  della   legge 2   maggio 1990,   n. 102,  il
          prolungamento   della durata della      concessione      e'
          disposto     con   decreto   del   Ministro dell'industria,
          del   commercio e dell'artigianato  di    concerto  con  il
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito    l'ENEL, per un
          periodo massimo di sessanta  anni. Nei casi    di  rinuncia
          da  parte  dell'ENEL   a norma dell'art. 2,  secondo comma,
          della  legge 7   agosto 1982, n.    529,  il  prolungamento
          della    durata    delle   concessioni   idroelettriche  e'
          disposto  con decreto   del Ministro   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  di concerto  con il  Ministro
          dei    lavori  pubblici,  sentito  l'ENEL,   sempreche' non
          ostino superiori  ragioni di pubblico interesse    e    per
          una    durata      massima   nei   limiti   fissati   dalla
          convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge''.
            3. All'art.  24 della  legge 9 gennaio  1991, n. 9,    il
          comma  7 e' sostituito dal seguente:
            ''    7. Le   imprese non   assoggettate a  trasferimenti
          all'ENEL,  ai sensi  dell'art. 4,  n. 8),  della legge    6
          dicembre    1962, n.   1643, modificato dall'art. 18  della
          legge 29 maggio 1982,   n.  308,  possono  esercitare    il
          diritto    di   prelazione sulle   concessioni di   piccole
          derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici   di cui  al
          testo  unico  delle  disposizioni   di legge sulle  acque e
          sugli  impianti elettrici approvato con regio   decreto  11
          dicembre  1933,  n.    1775,  e successive modificazioni ed
          integrazioni''.
            4. L'art.  32 della legge 9   gennaio 1991,  n.  9,    e'
          sostituito dal seguente:
            ''Art.    32    (Canone    per    le    concessioni    di
          derivazioni  ad  uso idroelettrico).  -   1. A    decorrere
          dal    1    gennaio  1990,   per   ogni kilowatt di potenza
          nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo  relativo
          alle utenze  di acqua  pubblica di  cui all'art.  10, primo
          comma,  lettera  e),  del  decreto-legge  2  ottobre  1981,
          n.    546,  convertito,  con modificazioni,   dalla legge 1
          dicembre  1981, n. 692, e' fissato in lire 15.744. Con   la
          stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative al
          canone  in questione, contenute nell'art. 12, comma 5,  del
          decreto-legge 27   aprile 1990, n. 90,    convertito  nella
          legge 26 giugno 1990, n. 165''".
            -  La  legge 7  agosto  1997,  n.  266 (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale n.  186 dell'11 agosto 1997),  concerne
          "Interventi urgenti  per  l'economia";  in  particolare  il
          testo  dell'art.  5,  come  modificato dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "Art.  5    (Interventi  nel  settore     della   ricerca
          scientifica).  - 1.  Per  la prosecuzione  delle  attivita'
          previste    dal piano   triennale approvato   dal  Comitato
          interministeriale    per    la    programmazione  economica
          (CIPE)  con  deliberazione dell'8  agosto 1995,  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale  n. 254  del  30 ottobre    1995,
          nonche'    di  quelle  relative  ai  laboratori  di luce di
          sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla  partecipazione
          ai  programmi  di    ricerca  e   strutturali   dell'Unione
          europea,    e'    autorizzato,  in    favore  dell'Istituto
          nazionale per   la  fisica    della  materia    (INFM),  un
          finanziamento  di  lire  24,5 miliardi nel 1997, di lire 25
          miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi  per  l'anno
          1999.
            2.  Al    fine sia   di accelerare  la realizzazione  dei
          piani,  e dei programmi   dell'INFM e   dell'ENEA sia    di
          incrementare    l'occupazione  giovanile  anche  per quanto
          riguarda   le aree identificate dai  diversi  obiettivi  di
          sviluppo,    l'INFM  e l'ENEA sono  autorizzati, nei limiti
          delle  proprie disponibilita'  di   bilancio, incluse    le
          entrate    non  provenienti dal contributo ordinario  dello
          Stato, a  stipulare  previa  selezione  pubblica,  anche  a
          livello  regionale,  contratti  a  termine  di durata   non
          superiore  a  cinque    anni  con  personale    anche    di
          nazionalita'  straniera.  L'INFM e l'ENEA sono  autorizzati
          altresi' a stipulare, nell'ambito dei  predetti  limiti,  i
          contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni. dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive  modificazioni
          e      integrazioni,   eventualmente    finalizzati    alla
          successiva assunzione  da parte di   un altro  soggetto,  e
          comunque  in  deroga alle   dsposizioni di cui all'art.  8,
          comma  6,  della    legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  e
          all'articolo 16 comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.  299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1994, n. 451. Il comma  4 dell'art. 12  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
            3.    Per la   prosecuzione  del Programma  nazionale  di
          ricerche    in  Antartide  e'  autorizzato    un  ulteriore
          contributo  dello    Stato pari a lire  48 miliardi  per il
          1998 e  a lire  42 miliardi  per il   1999.    L'erogazione
          del  contributo   e'   subordinata   alla presentazione  al
          Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica    e
          tecnologica  ed  alle  commissioni  parlamentari competenti
          del   conto   economico consuntivo    e    dei    risultati
          scientifici    ottenuti.    Le    commissioni  parlamentari
          esprimono il  proprio   parere entro   trenta giorni    dal
          ricevimento  della    relativa  documentazione. Con decreto
          del  Ministro  dell'universita'     e     della     ricerca
          scientifica    e    tecnologica,   di concerto    con    il
          Ministro    dell'industria,      del      commercio       e
          dell'artigianato,  da emanare entro sei  mesi dalla data di
          entrata in vigore  della presente  legge,   fermi  restando
          le  attuali    strutture  operative e i soggetti incaricati
          dell'attuazione,  sono  rideterminati  i  compiti   e   gli
          organismi  consultivi  e di coordinamento, le procedure per
          l'aggiornamento  del programma, le  modalita' di attuazione
          e   la  disciplina     dell'erogazione     delle    risorse
          finanziarie  di   cui   al presente comma. Alla    data  di
          entrata  in vigore   dello stesso decreto sono abrogati gli
          articoli 2, 3 e   4, nonche' 6, comma  5,  della  legge  10
          giugno    1985, n.  284, nonche'  l'art. 2  della legge  27
          novembre 1991, n. 380.
            4. E' istituito   l'Istituto nazionale per  la    ricerca
          scientifica  e tecnologica   sulla   montagna,  al  fine di
          coordinare   e   promuovere  l'attivita'  di  studio  e  di
          ricerca  nel  settore, in collaborazione con regioni,  enti
          locali,   istituti   e   centri   interessati   europei   e
          internazionali.        Con    decreto        del   Ministro
          dell'universita'  e     della  ricerca   scientifica      e
          tecnologica sono determinati,  in coerenza con obiettivi di
          funzionalita',  efficienza  ed  economicita', gli organi di
          amministrazione e controllo, la  sede,    le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure per   la
          definizione   e   l'attuazione   dei   programmi,       per
          l'assunzione    e     l'utilizzo   del     personale,   per
          l'erogazione  delle risorse.   In   favore   dell'Istituto,
          per   l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo
          dello Stato pari a lire 500  milioni per  il 1997,  lire  2
          miliardi  per  il 1998  e lire  3 miliardi per il 1999.  Al
          funzionamento  dell'Istituto  si  provvede  con il concorso
          finanziario dei  soggetti che aderiscono    alle  attivita'
          del medesimo.
            5.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 25 miliardi per  il    1997,  in
          lire  75  miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il
          1999, si provvede, quanto a lire  10  miliardi  per  l'anno
          1997, 75 miliardi per l'anno 1998  e 70 miliardi per l'anno
          1999,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto, ai fini del bilancio    triennale  1997-1999,  al
          capitolo  9001 dello   stato  di  previsione  del Ministero
          del   tesoro   per   l'anno finanziario  1997,  allo  scopo
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          nonche',  quanto  a  lire  15  miliardi  per  l'anno  1997,
          mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109  dello
          stato  di  previsione del  Ministero    dell'universita'  e
          della     ricerca         scientifica      e   tecnologica,
          intendendosi            corrispondentemente         ridotta
          l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.    7,  comma  8,
          della   legge   22   dicembre  1986,  n.  910,  cosi'  come
          rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996,
          n.  663.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare,    con    propri    decreti,    le    occorrenti
          variazioni  di bilancio.
            6. All'art.  4 della legge  16 maggio 1989, n.   184,  il
          comma  3 e' sostituito dal seguente:
            ''  3.  L'ASI  e' autorizzata   a partecipare al capitale
          sociale della CIRA S.p.a.,  che adegua il  proprio  statuto
          alle    disposizioni della presente  legge,  ai fini  della
          stipula  della convenzione   di   cui all'art.  2  e  degli
          eventuali aggiornamenti''.
            7.  Con regolamento  da adottare  ai sensi  dell'art. 17,
          comma  3, della legge  23 agosto 1988,  n. 400, il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          ridetermina  la  disciplina  del  programma   di   cui alla
          legge  16  maggio  1989,  n. 184,   dei   suoi strumenti  e
          modalita'  di    attuazione, delle forme  di partecipazione
          pubblica   e   del trattamento,    anche    fiscale,    del
          soggetto    di    cui  all'art.  4,    comma 1, della legge
          stessa. A decorrere dalla  data di entrata in   vigore  del
          suddetto   regolamento, la citata legge  n. 184 del 1989 e'
          abrogata".
            -  La legge  10  giugno  1985, n.  284  (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale   n.   145 del    21    giugno    1985),
          concerne:      "Programmazione  nazionale  di  ricerche  in
          Antartide".
            -   La legge   27 novembre   1991, n.    380  (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  2 dicembre 1991),
          concerne:  "Norme  sui  programmi  nazionali   di   ricerca
          scientifica e tecnologica in Antartide".