Art. 16 Disposizioni finali 1. Resta ferma la disciplina relativa al personale dell'ENEA collocato fuori ruolo in quanto chiamato a ricoprire presso pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ENEA. 2. E' abrogata, escluso l'articolo 24, la legge 25 agosto 1991, n. 282. L'articolo 24 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, si applicano in quanto compatibili fino all'emanazione dei regolamenti e degli atti previsti dal presente decreto. 3. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonche' l'articolo 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380.". 4. In sede di prima applicazione, i soggetti responsabili delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 ed al comma 1 dell'articolo 7 provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nonche' alla proposta di nomina del presidente, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'indu- stria, del commercio e del- l'artigianato ZECCHINO, Ministro dell'uni- versita' e della ricerca scien- tifica e tecnologica RONCHI, Ministro dell'am- biente PIAZZA, Ministro per la fun- zione pubblica CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della pro- grammazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 24 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 14), e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il comma 8 dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' abrogato. 2. Il comma 6 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente: '' 6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge''. 3. All'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il comma 7 e' sostituito dal seguente: '' 7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni''. 4. L'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente: ''Art. 32 (Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, e' fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative al canone in questione, contenute nell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165''". - La legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997), concerne "Interventi urgenti per l'economia"; in particolare il testo dell'art. 5, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 5 (Interventi nel settore della ricerca scientifica). - 1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999. 2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani, e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni. dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle dsposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16 comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato. 3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonche' l'art. 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380. 4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita' del medesimo. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e' sostituito dal seguente: '' 3. L'ASI e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA S.p.a., che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti''. 7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata". - La legge 10 giugno 1985, n. 284 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985), concerne: "Programmazione nazionale di ricerche in Antartide". - La legge 27 novembre 1991, n. 380 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1991), concerne: "Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide".