Art. 2 Funzioni istituzionali 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni: a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalita' e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica; b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile; c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea; d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le modalita' di finanziamento previste dall'articolo 14.
Note all'art. 2: - La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, supplemento ordinario), concerne "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; in particolare il testo dell'art. 5 e' il seguente: "Art. 5 (Piani regionali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. 3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici. 4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati. 5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77/L) concerne il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".