Art. 2
                       Funzioni istituzionali

  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita' di cui all'articolo 1,
comma   2,  all'ENEA  sono  attribuite  in  particolare  le  seguenti
funzioni:
a) svolgere,  sviluppare,  valorizzare  e  promuovere  la  ricerca  e
   l'innovazione,   anche   tramite   la  realizzazione  di  impianti
   dimostrativi  e  la  realizzazione  di  progetti  pilota,  per  le
   finalita'  e  gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro
   del  programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni
   scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle
   altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e
   innovazione tecnologica;
b) sostenere  i  processi  di  innovazione del sistema produttivo, in
   particolare  delle  piccole  e medie imprese, anche promuovendo la
   domanda  di  ricerca  e  di  tecnologia in conformita' ai principi
   dello sviluppo sostenibile;
c) favorire   il   processo  di  trasferimento  tecnologico  e  delle
   esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese,
   in  particolare  di  piccola  e  media  dimensione, alle pubbliche
   amministrazioni    nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali   e
   dell'Unione europea;
d) fornire,  a  richiesta,  nei  settori  di  competenza dell'ENEA, e
   nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto
   tecnico   specialistico   ed  organizzativo  alle  amministrazioni
   competenti  per  le  azioni  pubbliche,  in  ambito  nazionale  ed
   internazionale,  nonche'  alle  regioni  e agli enti locali per lo
   svolgimento  delle  funzioni  e  dei compiti di cui all'articolo 5
   della  legge  9  gennaio  1991,  n. 10, ed anche di quelli ad essi
   conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attivita'
istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel
campo  dell'energia  e  dell'ambiente,  l'ENEA  conclude  accordi  di
programma   con   il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonche'
con   altre   amministrazioni   pubbliche,   con   le   modalita'  di
finanziamento previste dall'articolo 14.
 
           Note all'art. 2:
            -  La  legge 9  gennaio  1991,  n.  10 (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 13 del 16 gennaio 1991, supplemento
          ordinario), concerne  "Norme  per  l'attuazione  del  Piano
          energetico   nazionale   in   materia  di  uso    razionale
          dell'energia,   di risparmio   energetico e    di  sviluppo
          delle   fonti  rinnovabili  di   energia";  in  particolare
          il  testo dell'art. 5 e' il seguente:
            "Art. 5 (Piani   regionali).  -  1.  Le  regioni  e    le
          province  autonome  di    Trento  e   di   Bolzano,   entro
          centottanta  giorni  dalla data   di entrata   in    vigore
          della      presente    legge,    d'intesa    con    l'ENEA,
          individuano    i  bacini    che     in  relazione      alle
          caratteristiche,    alle  dimensioni,    alle esigenze   di
          utenza,   alla disponibilita'    di  fonti  rinnovabili  di
          energia,  al  risparmio  energetico    realizzabile  e alla
          preesistenza di altri vettori  energetici, costituiscono le
          aree  piu'  idonee  ai  fini    della  fattibilita'   degli
          interventi    di  uso  razionale dell'energia e di utilizzo
          delle fonti rinnovabili di energia.
            2. D'intesa  con gli  enti locali   e le    loro  aziende
          inseriti  nei  bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento
          con l'ENEA, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in    vigore   della      presente   legge,   predispongono
          rispettivamente    un  piano    regionale  o    provinciale
          relativo  all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
             3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
               a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
            b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
            c)    la    localizzazione   e  la  realizzazione   degli
          impianti  di teleriscaldamento;
            d)   l'individuazione delle    risorse  finanziarie    da
          destinare      alla  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
          produzione di energia;
            e) la destinazione delle risorse  finanziarie, secondo un
          ordine di priorita' relativo  alla quantita' percentuale  e
          assoluta  di  energia  risparmiata,  per gli interventi, di
          risparmio energetico;
            f) la formulazione  di  obiettivi  secondo  priorita'  di
          intervento;
            g)    le    procedure    per    l'individuazione   e   la
          localizzazione  di impianti per la  produzione  di  energia
          fino  a dieci megawatt elettrici per  impianti   installati
          al   servizio   dei      settori    industriale,  agricolo,
          terziario, civile e  residenziale, nonche' per gli impianti
          idroelettrici.
            4.  In  caso  di  inadempimento  delle  regioni  o  delle
          province autonome di Trento   e  di    Bolzano  a    quanto
          previsto  nei   commi 1,  2 e  3 nei termini   individuati,
          ad      esse      si      sostituisce      il      Ministro
          dell'industria,  del    commercio e   dell'artigianato, che
          provvede con proprio   decreto   su   proposta   dell'ENEA,
          sentiti  gli  enti  locali interessati.
            5.  I  piani  regolatori  generali  di  cui alla legge 17
          agosto 1942, n.   1150,   e   successive modificazioni    e
          integrazioni,    dei  comuni    con popolazione superiore a
          cinquantamila   abitanti, devono  prevedere  uno  specifico
          piano   a livello  comunale  relativo  all'uso delle  fonti
          rinnovabili di energia".
            - Il    decreto  legislativo  31    marzo  1998,  n.  112
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 21 aprile
          1998,  supplemento  ordinario  n.     77/L)   concerne   il
          "Conferimento    di funzioni e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli  enti locali, in attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".