Art. 3 Strumenti 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA puo' anche: a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati; b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza; c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori; d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonche' di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; ve) favorire l'attivita' di formazione, in particolare postuniversitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata.