Art. 3
                              Strumenti

  1.  Per  lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma
1, l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o
   privati interessati;
b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle
   informazioni,  delle  conoscenze e delle esperienze nei settori di
   competenza;
c) creare  un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed
   ambientali  in  ambito locale e promuovere interventi dimostrativi
   in tali settori;
d) promuovere,  anche attraverso il finanziamento o la partecipazione
   diretta,  la  creazione  e  la  diffusione  di  iniziative  per il
   perseguimento  di  obiettivi  di  uso  razionale dell'energia o di
   tutela  dell'ambiente, nonche' di progetti di ricerca, innovazione
   e   trasferimento   tecnologico;   ve)   favorire  l'attivita'  di
   formazione,  in  particolare  postuniversitaria,  anche al fine di
   consentire la crescita occupazionale qualificata.