Art. 5
                             Presidente

  1.  Il  presidente  e'  nominato  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,  tra  le  persone  dotate  di  alta  e riconosciuta
professionalita' e competenza nei settori di attivita' dell'ENEA.
  2.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza legale dell'ENEA, vigila
sulle  attivita'  dell'ente  e  ne controlla il corretto svolgimento,
presiede  il  consiglio  di  amministrazione  e ne fissa l'ordine del
giorno.
  3.  Il  presidente  nomina, previo parere conforme del consiglio di
amministrazione,  il  direttore  generale  e  ne verifica i risultati
dell'attivita'.