Art. 5 Presidente 1. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nei settori di attivita' dell'ENEA. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA, vigila sulle attivita' dell'ente e ne controlla il corretto svolgimento, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. 3. Il presidente nomina, previo parere conforme del consiglio di amministrazione, il direttore generale e ne verifica i risultati dell'attivita'.