Art. 6 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione, rispettivamente, dello stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'ambiente e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le persone dotate di alta professionalita' e competenza nei settori di attivita' dell'ENEA. 2. Il consiglio di amministrazione delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'ENEA sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1; verifica l'attuazione dei programmi stessi, nonche' l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorita' dell'attivita' dell'ENEA. 3. Il consiglio di amministrazione delibera altresi' sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'ENEA e sui relativi aggiornamenti. 4. Il consiglio di amministrazione delibera sulle indennita' spettanti ai membri dei comitati nominati ai sensi dell'articolo 10, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 6: - ll decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997), concerne: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali".