Art. 8
             Disposizioni generali relative agli organi

  1.  Il  presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e
del  collegio  dei  revisori dei conti durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per un solo quinquennio.
  2.  Il  presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione
non   possono   ricoprire   incarichi  elettivi  relativi  a  mandato
parlamentare  o  a  quello  di  consigliere  regionale, e non possono
essere  amministratori  o dipendenti di societa' operanti nei settori
di intervento dell'ENEA.
  3.  Le  indennita'  degli organi di cui al comma 1 sono determinate
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  4.  Se  dipendente  di pubbliche amministrazioni il presidente puo'
essere collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore puo' essere
collocato  in  aspettativa  a  domanda  ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980, n. 382 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n. 209
          del  31 luglio  1980, supplemento    ordinario)    concerne
          "Riordinamento     della    docenza universitaria, relativa
          fascia  di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
          e didattica";  in particolare il testo  dell'art. 12 e'  il
          seguente:
            "Art.   12      (Direzione  di  istituti  e    laboratori
          extrauniversitari di ricerca). -  Con decreto del  Ministro
          della pubblica   istruzione, su conforme      parere    del
          rettore  e   dei  consigli   delle  facolta' interessate, i
          professori  ordinari,  straordinari  ed  associati  possono
          essere  autorizzati a  dirigere istituti  e laboratori    e
          centri  del Consiglio nazionale  delle ricerche o  istituti
          ed enti di  ricerca a carattere nazionale o regionale.
            I   professori   di   ruolo  possono essere  collocati  a
          domanda  in aspettativa    per      la     direzione     di
          istituti       e    laboratori extrauniversitari di ricerca
          nazionali e internazionali.
            I   professori   chiamati   a    dirigere   istituti    o
          laboratori  del Consiglio  nazionale  delle ricerche  e  di
          altri  enti   pubblici  di ricerca possono essere collocati
          in aspettativa con assegni.
            L'aspettativa e'   concessa con  decreto  del    Ministro
          della  pubblica  istruzione,    su parere   del   Consiglio
          universitario   nazionale,      che   considerera'       le
          caratteristiche    e    le    diniensioni dell'istituto   o
          laboratorio nonche' l'impegno  che  la  funzione  direttiva
          richiede.
            Durante   il  periodo   dell'aspettativa  ai   professori
          ordinari  competono  eventualmente  le indennita' a  carico
          degli enti o istituti di   ricerca  ed    eventualmente  la
          retribuzione ove  l'aspettativa sia senza assegni.
            Il    periodo dell'aspettativa   e' utile  ai fini  della
          progressione della carriera,  ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato  e  ai  fini    del     trattamento     di
          previdenza  e   di   quiescenza   secondo   le disposizioni
          vigenti.
            Ai    professori    collocati    in    aspettativa     e'
          garantita,   con   le modalita'  di  cui  al  quinto  comma
          del  successivo  art.  13,   la possibilita'  di  svolgere,
          presso    l'Universita'  in  cui  sono  titolari,  cicli di
          conferenze, attivita'  seminariali e attivita'  di ricerca,
          anche   applicativa.  Si   applica   nei  loro   confronti,
          per   la partecipazione  agli   organi   universitari   cui
          hanno      titolo,    la previsione di cui ai comma terzo e
          quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
            La direzione  dei centri del   Consiglio nazionale  delle
          ricerche  e dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare
          operanti  presso  le universita' puo'   essere affidata  ai
          professori  di ruolo   come parte delle  loro  attivita' di
          ricerca   e   senza  limitazione    delle    loro  funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile con  il  rinnovo  del
          contratto  con il Consiglio nazionale  delle ricerche e con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
            Le disposizioni di  cui al precedente comma si  applicano
          anche con riferimento alla direzione di centri  di  ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto   o per
          convenzione con   altri enti pubblici che  non  abbiano  la
          natura di enti pubblici economici".