Art. 8 Disposizioni generali relative agli organi 1. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo quinquennio. 2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi relativi a mandato parlamentare o a quello di consigliere regionale, e non possono essere amministratori o dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA. 3. Le indennita' degli organi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se dipendente di pubbliche amministrazioni il presidente puo' essere collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980, supplemento ordinario) concerne "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"; in particolare il testo dell'art. 12 e' il seguente: "Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le diniensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".