Art. 9
                         Direttore generale

  1.  Il  direttore  generale  e'  nominato  tra  le  persone  aventi
riconosciute  capacita'  manageriali  e  competenze  nei  settori  di
attivita' dell'ENEA.
  2.  Il  direttore  generale  e'  responsabile dell'organizzazione e
della  gestione  dell'ENEA  ed  adotta  gli  atti  ed i provvedimenti
necessari  per  lo  svolgimento delle funzioni istituzionali e per il
raggiungimento degli obiettivi dell'ENEA stesso.
  3.  Il  direttore  generale  partecipa  con  voto  consultivo  alle
riunioni del consiglio di amministrazione.
  4.  Il  direttore  generale,  in  particolare, predispone i bilanci
preventivi  e  consuntivi, i programmi annuali e pluriennali, nonche'
gli   atti  da  sottoporre  alla  deliberazione  degli  altri  organi
dell'ENEA   in   base  a  quanto  previsto  del  presente  decreto  e
nell'ambito  degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 6.
  5.  Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale e'
regolato   con  apposito  contratto  di  diritto  privato  di  durata
quinquennale.
  6.  Il  direttore  generale  non  puo'  avere  interessi  diretti o
indiretti  nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ENEA
e  non  puo'  ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'articolo 8,
comma 2.