Art. 9 Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato tra le persone aventi riconosciute capacita' manageriali e competenze nei settori di attivita' dell'ENEA. 2. Il direttore generale e' responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'ENEA ed adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi dell'ENEA stesso. 3. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione. 4. Il direttore generale, in particolare, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi annuali e pluriennali, nonche' gli atti da sottoporre alla deliberazione degli altri organi dell'ENEA in base a quanto previsto del presente decreto e nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6. 5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale e' regolato con apposito contratto di diritto privato di durata quinquennale. 6. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ENEA e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'articolo 8, comma 2.