Art. 5. 
Trasporti  internazionali  con  Paesi  non  appartenenti   all'Unioni
                               europea 
  1. Fatte le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso  al
mercato, il  trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia  tra  il
territorio nazionale e i Paesi terzi e' autorizzato nella  misura  di
cui esso e' conforme alle disposizioni del RID. 
  2. Con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,
previa  informazione  della  Commissione  europea,   possono   essere
previste norme particolari, anche in  deroga  a  quanto  previsto  al
comma 1, per  disciplinare  il  trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia, effettuato a partire  da  e  aventi  come  destinazione  le
Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non  sono  parti  contraenti
della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti  per
ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o  in  cisterne,
medianti vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non e'  parte
contraente della COTIF; tali norme  dovranno  comunque  garantire  il
mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto
dalla normativa del RID.