Art. 2.
                      Disposizioni sul personale
  1.  Ai fini  della direzione  delle  attivita' dei  servizi per  le
tossicodipendenze (SERT) ad  alta utenza, o ad  essi assimilabili, ai
sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita'
30  novembre 1990,  n.  444,  i posti  di  dirigente responsabile  di
secondo livello  istituiti sono conferiti  entro il 31  dicembre 1999
mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo
che,  alla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge,  gia'
eserciti  tali funzioni,  ovvero che  abbia esercitato  tali funzioni
alle condizioni previste dal presente  comma nel periodo compreso tra
il  1 gennaio  1990 e  la data  di entrata  in vigore  della presente
legge, anche  in assenza di  un incarico formalizzato  dai competenti
organi  dell'azienda   unita'  sanitaria  locale,  in   possesso  dei
requisiti previsti  per il conseguimento della  qualifica apicale nel
profilo  professionale  di  appartenenza,  e che  abbia  prestato  la
propria attivita' presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio
sanitario   nazionale,   comunque    operanti   nel   settore   delle
tossicodipendenze,  per almeno  sei anni  con rapporto  di impiego  o
mediante contratti  di prestazione d'opera professionale,  per almeno
ventiquattro ore settimanali.
  2. Ai  fini della direzione  delle attivita' dei  SERT a media  e a
bassa utenza  i posti  di dirigente di  primo livello  istituiti sono
conferiti entro  il 31  dicembre 1999  mediante concorsi  interni per
titoli riservati al  personale di ruolo che, alla data  di entrata in
vigore della  presente legge, gia'  eserciti tali funzioni,  anche in
assenza   di  un   incarico   formalizzato   dai  competenti   organi
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale, in  possesso  dei  requisiti
previsti per il  conseguimento della qualifica di  dirigente di primo
livello  nel  profilo  professionale  di  appartenenza  e  che  abbia
prestato la propria  attivita' presso i SERT o  analoghe strutture di
recupero per almeno  quattro anni con rapporto di  impiego o mediante
contratti   di   prestazione   d'opera  professionale,   per   almeno
ventiquattro ore settimanali.
  3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo
6 del regolamento adottato con  decreto del Ministro della sanita' 30
novembre  1990, n.  444, sono  attribuiti entro  il 31  dicembre 1999
mediante concorsi  per titoli ai  quali e' ammesso il  personale che,
alla  data  di entrata  in  vigore  della  presente legge,  operi  su
incarico o in regime di convenzione  presso i SERT da almeno un anno,
anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia
operato in  regime di convenzione presso  i SERT per almeno  un anno,
anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
  4.  Nei  concorsi pubblici  per  il  primo conferimento  dei  posti
istituiti  nell'organico  dei  SERT  in  attuazione  del  regolamento
adottato con decreto del Ministro  della sanita' 30 novembre 1990, n.
444, fermo restando  il punteggio massimo previsto  per il curriculum
formativo e  professionale dalle vigenti disposizioni  in materia, e'
attribuito un punteggio  ulteriore, di uguale entita'  massima, per i
titoli riguardanti  l'attivita' svolta nel settore  del trattamento e
della   riabilitazione  degli   stati  di   dipendenza  da   sostanze
stupefacenti o psicotrope.
  5.  I soggetti  indicati  ai commi  1,  2 e  3  hanno l'obbligo  di
permanere in  servizio presso i  SERT per  un periodo di  cinque anni
dalla data del conferimento dell'incarico.
  6. I  soggetti che, alla data  di entrata in vigore  della presente
legge, esercitano  da almeno  due anni funzioni  e attivita'  di tipo
professionale all'interno delle strutture di  cui agli articoli 115 e
116  del testo  unico sulle  tossicodipendenze, possono  continuare a
svolgere  tali attivita',  nel rispetto  dei contratti  collettivi di
lavoro e delle  norme sul lavoro vigenti, a  condizione che risultino
in  possesso  dell'attestato  di   frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione professionale,  da avviare  secondo le  modalita' definite
dalle regioni  entro novanta giorni  dalla data di entrata  in vigore
della presente legge. Le disposizioni  di cui al presente articolo si
applicano altresi' ai soggetti che operano, in qualita' di volontari,
presso le strutture  di cui agli articoli 115 e  116 del citato testo
unico sulle  tossicodipendenze, purche' prestino la  loro attivita' a
tempo pieno e  a condizione che dimostrino di  non svolgere attivita'
retribuite o remunerative.
 
          Note all'art. 2:
            -    Il titolo   del decreto   ministeriale   30 novembre
          1990, n.   444 (pubblicato nella  Gazzetta    Ufficiale  30
          gennaio  1991,  n.    25),  e'  il  seguente:  "Regolamento
          concernente    la  determinazione  dell'organico  e   delle
          caratteristiche    organizzative  e funzionali dei  servizi
          per le tossicodipendenze  da  istituire  presso  le  unita'
          sanitarie locali".
            -   Il testo  dell'art. 6  del  regolamento adottato  con
          il  citato decreto del  Ministro della sanita' 30  novembre
          1990, n. 444,  e' il seguente:
            "Art. 6   (Organico). - 1. I    SERT  dispongono  di  una
          propria  pianta  organica,   definita   dalla regione   con
          riferimento  ad un   organico individuato  sulla  base  dei
          criteri  di  cui  alla  allegata  tabella  1. Ai servizi di
          nuova istituzione  si applicano, inizialmente,   i  criteri
          previsti per l'ipotesi di bassa utenza.
            2.   La  pianta  organica    puo'  essere  periodicamente
          aggiornata, sulla base   delle risultanze   dei  dati    di
          attivita'    del SERT,  riferite a periodi almeno biennali.
          Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni  in
          diminuzione,  il    personale  eccedente e'   utilizzato in
          altri servizi dell'unita'  sanitaria    locale  secondo  le
          norme  definite  dalla vigente  normativa contrattuale  per
          il personale  del servizio sanitario nazionale.
            3. Nell'assunzione  e nell'assegnazione del personale  ai
          SERT deve essere attribuita una    particolare  valutazione
          all'attivita'  prestata  nei     servizi      pubblici    e
          convenzionati   di     assistenza    ai  tossicodipendenti.
          Per  i  profili  professionali  di  medico  e  di psicologo
          deve essere attribuito  maggior peso, nella valutazione del
          curriculum    formativo,   ai titoli   conseguiti,   per  i
          medici,   nelle discipline   di   farmacologia      medica,
          tossicologia,   psichiatria   e medicina generale e per gli
          psicologi   nelle   discipline   di   psicologia   clinica,
          psicologia sociale e psicoterapia.
            4.   Per   il   coordinamento   dell'attivita'  dei  SERT
          deve  essere previsto,  per  quelli ad  alta   utenza,   un
          dirigente   di  posizione funzionale apicale, per  quelli a
          media  e  bassa     utenza  un  coadiutore   di   posizione
          funzionale  intermedia.    Qualora a   seguito dell'aumento
          dell'organico nelle ipotesi  indicate nella nota c)   della
          tabella 1, la  dotazione numerica  complessiva  sia pari  o
          superiore  a  quella prevista per i servizi ad alta utenza,
          il SERT e' considerato ad alta utenza.
            5.  Alla  funzione  di  dirigente   del  SERT  si  accede
          mediante l'acquisizione    di  apposita    idoneita';    in
          attesa  della    emanazione  della  relativa disciplina e a
          partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  funzioni   di dirigente che non risultino gia'
          attribuite a personale appartenente  ad altri profili, sono
          conferite a personale medico.
            6. Al personale    destinato  ai  SERT  si  applicano  le
          normative  e  gli  istituti  previsti  per il personale del
          Servizio sanitario nazionale".
            - I testi degli  articoli  115  e  116  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309 (per
          il titolo   v. nel   comma 1  dell'art.  1  della  presente
          legge), sono riportati nelle note all'art.  1.